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Bando Energia 2016 (rendicontazione)

Con il Decreto 15 dicembre 2016, n. 14614 sono stati approvati gli elenchi dei progetti ammessi e non ammessi al finanziamento del Bando “Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili” di cui al Decreto n. 3171 del 16 maggio 2016,  pubblicato sul B.U.R.T. parte terza n. 21 del 25/05/2016 – Supplemento n. 84.

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento è possibile presentare domanda di erogazione:

  • a titolo di anticipazione (FACOLTATIVA), in misura pari al sessanta per cento (60%) del contributo totale concesso; 
  • a titolo di stato di avanzamento lavori (OBBLIGATORIA), a fronte della rendicontazione di spese ammissibili pari ad almeno il 30% dell'investimento ammesso, da presentare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del sopraccitato decreto n. 3171/2016;
  • a titolo di saldo finale (OBBLIGATORIA), a fronte della rendicontazione di spese ammissibili pari alla quota residua dell'investimento ammesso., da presentare entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del sopraccitato decreto n. 3171/2016;

Tutte le domande di erogazione – a titolo di anticipazione, SAL o SALDO finale – dovranno essere presentate esclusivamente online utilizzando il nuovo sistema gestionale per la rendicontazione all'interno del SIUF (Sistema Informativo Unico FESR), raggiungibile dalla pagina informativa presente al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/siuf/. Il manuale per gli utenti del Gestionale Finanziamenti, reperibile al suddetto link illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Informiamo che ogni domanda di erogazione generata mediante la piattaforma di rendicontazione Gestionale Finanziamenti dovrà essere successivamente scaricata dalla piattaforma, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario ed inviata tramite PEC all'indirizzo 
asa-controlli [at] pec.sviluppo.toscana.it evidenziando nell'oggetto il riferimento al bando ed al soggetto beneficiario (“domanda di erogazione ENERGIA 2016 – denominazione impresa beneficiaria”)Per assistenza tecnica concernente la presentazione della rendicontazione in sede di SAL o SALDO, è possibile inviare una e-mail al seguente recapito: controllienergia [at] sviluppo.toscana.it


ATTENZIONE

La data di ricezione di detta PEC farà fede quale data di presentazione della relativa domanda di erogazione

In assenza di invio della PEC la domanda di erogazione si considera non presentata e, pertanto, la relativa documentazione eventualmente caricata sulla piattaforma del Gestionale Finanziamenti non sarà presa in carico da Sviluppo Toscana S.p.A. L'avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto il controllo di I livello della richiesta di erogazione coincide con la data di ricezione della PEC da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.


NOTA BENE

Qualora nel corso del procedimento di verifica della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, sia presentata una richiesta di variante da parte del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo 6.4 del bando, il procedimento di erogazione sarà sospeso fino all'avvenuta approvazione della variante da parte della Regione Toscana, salvo diversa disposizione del Bando e/o delle relative “Linee guida per la presentazione di varianti”.


Per eventuali problematiche inerenti la documentazione contabile e tecnica da presentare nell'ambito della rendicontazione in sede di SAL o SALDO, è attivo l'indirizzo email: controllienergia [at] sviluppo.toscana.it a cui è possibile inviare una e-mail (non PEC) per assistenza. 

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ANTICIPO

Titolo di garanzia

L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese delle procedura di recupero e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre, rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche. Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all’art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica1 Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiederanno un’attestazione della validità della stessa all’indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante. 

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall’Amministrazione Regionale (si veda il modello di polizza disponibile nella sezione “allegati” in calce al presente testo) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma del fidejussore, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione. Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè redatti e compilati all'estero da autorità straniere), anche se redatti in lingua italiana, gli stessi dovranno essere debitamente legalizzati ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute in trattati internazionali che regolano la circolazione degli atti tra lo Stato straniero e l'Italia. Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa legalizzata nei termini di cui sopra se necessario. Nel caso in cui il titolo di garanzia straniero di cui trattasi sia rilasciato da soggetti aventi sede legale esclusiva al di fuori dell'Unione Europea, la garanzia dovrà essere, inoltre, accompagnata da idonea certificazione legalizzata in merito alla natura di “titolo esecutivo” della stessa, in assenza della quale non potrà essere accettata, salvo che tale limitazione non contrasti con eventuali disposizioni di trattati internazionali vigenti tra lo Stato straniero e l'Italia.

La fideiussione deve essere intestata a Regione Toscana. La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Si rinvia ai seguenti link per gli elenchi ufficiali dei soggetti abilitati:

Indicazioni per la trasmissione della polizza

  1. La polizza fidejussoria può essere sottoscritta digitalmente ovvero in forma autografa su supporto cartaceo. Nella prima ipotesi essa dovrà essere inviata tramite PEC agli indirizzi: legal [at] pec.sviluppo.toscana.it. Nella seconda ipotesi dovrà essere inviato l'originale cartaceo a: Sviluppo Toscana S.p.A., via Dorsale 13 - 54100 Massa (MS), alla cortese attenzione del dott. Giuseppe Strafforello; la busta dovrà riportare la dicitura "Contiene Fidejussione" ed i riferimenti del Bando;
  2. la polizza deve essere corredata di autentica della sottoscrizione ed attestazione dei relativi poteri di firma del soggetto garante ai fini di garantire efficacia esecutiva al titolo di garanzia a norma dell'art. 474 c.p.c.. 

Per eventuali ulteriori informazioni, relative alle domande di anticipo è possibile inviare una e-mail ai seguenti recapiti:

  • Dott. Fabio Cherchi: fcherchi [at] sviluppo.toscana.it
  • Dott.ssa Francesca Zurli: fzurli [at] sviluppo.toscana.it

La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere presentate utilizzando il nuovo sistema informativo Gestionale Finanziamenti del SIUF - Sistema Informativo Unico FESR raggiungibile dalla pagina informativa al seguente link: http://www.sviluppo.toscana.it/siuf/ 

 

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