CONTIGUITA' SPAZIALE - CONCENTRAZIONE TERRITORIALE
1. Cosa si intende per contiguità spaziale e connessione funzionale degli interventi del PIU?
R. Ai sensi dell'art.2 comma 2 dell'Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse (D.D.3197/2015) un PIU può essere presentato, in forma associata, da più Comuni eligibili limitrofi laddove ricorrano i requisiti di cui all'art.5 comma 4 dello stesso Avviso, ovvero: “il PIU deve localizzarsi all’interno di ambiti urbani circoscritti al fine di garantire la contiguità spaziale e la connessione funzionale degli interventi”.
Uno dei principi fondamentali dell'attuale programmazione, dettato dalla politica di coesione comunitaria e richiamato nell'Atto di indirizzo per interventi in ambito urbano di cui alla DGR 57/2015, è la concentrazione territoriale degli interventi. Tale principio, declinato come “Concentrazione territoriale: contiguità delle aree oggetto degli interventi del PIU”, costituisce requisito di ammissibilità formale del PIU, ai sensi della DGR 492/2015, ed è finalizzato a massimizzare l’efficacia e l’efficienza degli interventi proposti in risposta alle problematiche che si intendono affrontare (sociale, economica, ambientale).
Congiuntamente al principio di concentrazione territoriale, sempre allo scopo di conseguire la massima efficacia degli interventi, nell'Atto di indirizzo si richiama il principio di integrazione e funzionalità degli interventi. La connessione funzionale delle operazioni si realizza assicurando la sinergia, l’integrazione e le complementarietà dei servizi offerti, a beneficio dei cittadini di ogni area di intervento del PIU.
La perimetrazione dell’area interessata dal PIU deve pertanto essere sostenuta da un’analisi di dettaglio che dimostri l’effettiva presenza di fenomeni di disagio socio-economico e di criticità ambientale (anche attraverso l'utilizzo di pertinenti indicatori) e deve essere tale che nello spazio urbano prescelto gli effetti voluti, rispetto alle problematiche oggetto del progetto stesso, possano realizzarsi efficacemente.
SPESE AMMISSIBILI
2. Per le azioni 9.6.6, la sub azione A3 “Recupero funzionale - Funzioni di animazione sociale e partecipazione collettiva (luoghi della cultura e dello spettacolo)”, l’acquisizione di fabbricati rientra tra le spese ammissibili?
R: L’indicazione di tutte le spese ammissibili per singola Linea di Azione è riportata nell’Allegato A) della DGR 492/2015 “Elementi essenziali per la selezione dei PIU”. Per l’azione 9.6.6, sub azione A3, l’acquisizione di fabbricati non rientra tra le spese ammissibili.
3. Sono ammissibili le spese di amministrazione e rendicontazione del progetto, eventualmente da affidare all’esterno?
R.Sono ammissibili solo le spese strettamente connesse con la predisposizione dei diversi livelli di progettazione tecnica, nei termini e nelle percentuali indicati per singola Linea di Azione, nell'Allegato A) della DGR 492/2015 “Elementi essenziali per la selezione dei PIU”.
Non sono invece previste spese ammissibili per la predisposizione del Masterplan per la candidatura del PIU.
INTERVENTI GIA' AVVIATI
4. Nell'ambito del PIU è possibile richiedere il cofinanziamento per interventi in corso di realizzazione o già realizzati?
R.Gli interventi già avviati e/o in fase di realizzazione possono ricevere il cofinanziamento nell'ambito del PIU a condizione che siano coerenti con le linee di azione dell'Asse 6 Urbano del POR FESR 2014-2020, e a condizione che le spese siano state fatturate e pagate tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023, così come stbilito dall’art. 65, comma 2 del Reg. (UE) 1303/2013.
Ai sensi del medesimo art. 65 comma 6 del Reg. (UE) 1303/2013 non possono invece essere finanziati progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione.
Inoltre, secondo quanto indicato all'art.6 comma 1 lett. d) dell'Avviso in oggetto, eventuali interventi avviati e/o in fase di realizzazione o già realizzati, anche non afferenti alle linee d'azione dell'Asse Urbano del POR Creo FESR 2014-2020, coerenti con gli obiettivi del PIU e che insistono sull'ambito di intervento dello stesso, possono comunque essere inseriti a completamento della proposta progettuale.
PROPRIETA' IMMOBILI
5. Al momento della presentazione della candidatura, le aree e gli immobili devono essere già patrimonio del Comune?
R. Al momento della presentazione della candidatura del PIU, il Comune non deve necessariamente essere proprietario delle aree e degli immobili sui quali prevede di intervenire, ad eccezione della linea di intervento 9.3.1- Servizi socio-educativi che prevede la proprietà del bene (immobile/area) quale unico titolo di disponibilità.
Nella modulistica per la presentazione dei PIU di cui al DD n° 3625/2015, le schede predisposte per singola linea di intervento prevedono infatti, nella sezione “B.2 – localizzazione dell’intervento”, le seguenti voci che specificano il titolo di disponibilità dell’immobile/area sul quale si intende intervenire: la proprietà, la locazione, il comodato d’uso, il diritto reale di godimento, il contratto preliminare di acquisto o altre tipologie.
Rimane comunque fermo che gli interventi per i quali si richiede il finanziamento dovranno interessare il patrimonio pubblico.
6. Possono essere effettuati interventi su immobili di proprietà di soggetti pubblici diversi dal Comune?
R. Sì, è possibile, nel dovuto rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato nei casi in cui tali soggetti pubblici agiscano come impresa. Rimane fermo che il beneficiario del finanziamento è il Comune eligibile proponente, che dovrà avere la disponibilità dell’immobile, garantendone la destinazione d’uso pubblica.
PARTNER
7. La compartecipazione finanziaria di privati è: ammessa/vietata/premiante/irrilevante?
R.E’ ammessa la compartecipazione finanziaria all'investimento sia di soggetti pubblici che privati.
La compartecipazione dei privati non è, di per sé, rilevante ai fini della valutazione di merito della proposta progettuale ma concorre alla costituzione della complessiva quota di cofinanziamento del proponente.
8. È possibile prevedere forme di partenariato per la gestione di un’infrastruttura o di un servizio?
R. E’ discrezione del soggetto beneficiario prevedere o ipotizzare un affidamento a terzi per la gestione di un’infrastruttura o di un servizio. Come richiamato al punto 3) dell’Allegato A della DGR 492/2015 “Elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU)”, qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell’infrastruttura dovrà essere assegnato in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti e di aiuti di stato.
FINANZIAMENTI
9. Le percentuali di finanziamento (max 80% risorse POR FESR 2014-2020, min 20% Comune beneficiario) si riferiscono al costo totale ammissibile del PIU o della singola operazione?
R. Le percentuali di finanziamento si riferiscono alla singola operazione. Come indicato all'art.3 dell'Avviso, le risorse saranno erogate come contributi in conto capitale nella misura massima dell’80% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle singole operazioni del PIU ammesse a finanziamento.
10. E’ possibile per un’operazione ricevere sostegno da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi o strumenti dell’UE? In che misura percentuale?
R.L'art. 65 comma 11 del Reg. UE 1303/2013 stabilisce che “un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.
Un’operazione può quindi ricevere sostegno da uno o più fondi SIE o da uno o più programmi dell’Unione comunque nel rispetto del limite massimo di cofinanziamento pari all'80% delle spese ammissibili e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.
11. Un’operazione del PIU può essere finanziata anche da altre fonti pubbliche (es. statali o regionali)?
R.Sì, è possibile. La quota di cofinanziamento spettante al Comune, come peraltro si evince dalle informazioni da inserire per ogni singola operazione nella sezione “C.2.2 – Piano finanziario - Modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento” della modulistica, può essere rappresentata da risorse proprie del soggetto proponente, che possono provenire anche dalla Cassa di Depositi e Prestiti, da finanziamenti bancari, da risorse di soggetti privati o da altri contributi pubblici diversi dai Fondi SIE.
Il finanziamento complessivo non può comunque superare il 100% del costo totale dell’investimento, fermo restando quanto stabilito all’art. 57 comma 2 della l.r. 65/2014, relativamente ai contributi regionali.Il finanziamento pubblico complessivo dovrà comunque rispettare le norme comunitarie in materia di aiuti di stato.
12. Il cofinanziamento da parte del Comune può essere rappresentato da un immobile in proprietà?
R. No, i contributi in termini di apporto di beni immobili non possono concorrere alla costituzione della quota di finanziamento spettante al Comune proponente, pari almeno al 20% del costo totale ammissibile per ciascuna operazione.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
13. Quando saranno erogate le somme ammesse a finanziamento? E’ possibile prevedere una prima erogazione del contributo alla firma dell’Accordo di Programma con le Autorità Urbane (Avviso, DD n°3197/2015, art.9)?
R. Le somme ammesse a finanziamento saranno erogate, per Stati Avanzamento Lavori (SAL), a fronte della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione delle singole operazioni, coerentemente con il principio di armonizzazione del bilancio.
L’Accordo di Programma, da sottoscriversi con le Autorità Urbane ammesse a finanziamento così come previsto all’art.9 comma 4 dell’Avviso di manifestazione di interesse, conterrà le obbligazioni legate all’attuazione dei PIU, con particolare riferimento, tra l’altro, alla rendicontazione ed alle modalità di erogazione del contributo.
Non sono previsti anticipi.
MODULISTICA
14. Nella scheda generale della modulistica per la presentazione della candidatura del PIU, alla Sezione Upload viene richiesta la “Delibera di Approvazione istanza PIU e Masterplan”: quale atto deve essere allegato?
R. Nella modulistica si richiede di allegare l’atto con il quale il Comune proponente ha formalizzato la proposta di PIU, completa degli elaborati di cui all’art.6 dell’Avviso, ai fini della candidatura. Nel caso di PIU presentato da più Comuni in forma associata, si richiede di allegare gli atti di approvazione di ciascun Comune interessato.
15. Nella scheda generale della modulistica per la presentazione della candidatura del PIU, alla Sezione Upload vengono richiesti i “Documenti integrali del Masterplan”; che cosa si intende per “Documenti integrali”? Quali elaborati è necessario allegare?
R. In tale sezione è necessario allegare tutta la documentazione di cui all’art. 6 dell’Avviso di Manifestazione di interesse.
16. Cosa si intende per “Piani di investimento per Comuni associati” previsti dalle Azioni 9.3.1 e 9.3.5 dell’Accordo di Partenariato?
R. Come specificato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota del 27 luglio 2015, per la descrizione delle Azioni 9.3.1 e 9.3.5, si deve fare riferimento alle indicazioni fornite dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000), in merito all'organizzazione e all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi sociali, da parte dei Comuni.
In sintesi, la descrizione contenuta nell’Accordo di Partenariato per le due azioni in oggetto è finalizzata a sottolineare la necessità che vengano realizzate e/o recuperate infrastrutture, volte a massimizzare i servizi socio educativi e/o socio-sanitari, negli ambiti territoriali individuati dalle Regioni. Si tratta di sviluppare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'interno del quale avverrà l'esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei Comuni.
In tal senso l'AdP richiama i "Piani di investimento per Comuni associati", non imponendo con tale definizione, il vincolo che gli interventi infrastrutturali delle due azioni debbano essere necessariamente realizzati da Comuni associati, ma che tali azioni siano coerenti con le iniziative che i Comuni attuano per realizzare il sistema locale della rete dei servizi sociali, indicato nei Piani di zona.
17. Considerato che nella compilazione delle schede riferite alle singole linee/sub-linee di azione il sistema informatico consente di selezionare un’unica tipologia di intervento ammissibile tra quelle elencate per ciascuna linea/sub-linea, come va presentata una operazione che su uno stesso immobile prevede più interventi comunque afferenti alla medesima linea o sub-linea di azione? È necessario compilare una scheda per ciascun intervento, considerando la problematica relativa al raggiungimento della dimensione finanziaria minima ammissibile delle singole operazioni?
R. Nel caso in cui il Comune proponente intenda realizzare, nell'ambito di una operazione su un unico immobile, più interventi tra quelli ammissibili dalla Linea o Sub-linea di Azione potrà presentare un’unica scheda nella quale selezionerà la tipologia di intervento prevalente in termini di costo, oppure più schede ognuna riferita a ciascun intervento che si intende realizzare.
Nel caso in cui si scelga di compilare una scheda unica i dati economico-finanziari dei diversi interventi potranno essere cumulati e i dati del crono-programma saranno riferiti almeno alle date di inizio e fine lavori dell'operazione nel suo complesso. Negli elaborati del Masterplan di cui al punto 2.2 (art.6 dell'Avviso) andranno comunque distinti i dati progettuali, procedurali (cronoprogramma) ed economici di ciascun intervento.
In entrambi i casi, rimane fermo il rispetto dell’ammissibilità delle spese delle singole linee di intervento e della dimensione finanziaria minima delle singole operazioni, come specificato nell’Allegato A della DGR n°492/2015 “Elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana”.
18. Nel caso in cui su uno stesso immobile si volessero attivare più operazioni afferenti a diverse linee/sub-linee di azione, è necessario presentate schede distinte per ciascuna operazione?Nel caso in cui su uno stesso immobile si volessero attivare più operazioni afferenti a diverse linee/sub-linee di azione, è necessario presentate schede distinte per ciascuna operazione?
In caso affermativo, come vanno ripartiti gli eventuali costi di ristrutturazione dell’immobile sulle diverse operazioni?
R. Nel caso di più operazioni afferenti a diverse linee/sub-linee di azione da realizzare su uno stesso immobile ai fini della richiesta del cofinanziamento devono comunque essere presentate schede distinte per ciascuna linea/sub-linea di azione.
I costi di ristrutturazione/riqualificazione dell’immobile potranno essere imputati ad una sola delle operazioni previste su quello stesso immobile oppure ripartiti su più operazioni in relazione alle specificità del progetto e dei lavori da eseguire. In fase di esecuzione dei lavori sarà necessario garantire la gestione separata dei quadri economici di ciascuna operazione (cfr. art. 197 del DPR 207/2010), prevedendo quindi lotti funzionali distinti ed evitando la ripartizione su base parametrica dei costi di ristrutturazione (es. mq, dimensione finanziaria prevalente o altro criterio).
Si precisa tuttavia che nel caso in cui la ristrutturazione/riqualificazione dell'immobile preveda interventi di efficientamento energetico di cui all'azione 4.1.1 è opportuno che i relativi costi siano imputati alla suddetta operazione.
Rimane fermo per tutte le operazioni il rispetto della dimensione finanziaria minima, come specificato nell’Allegato A della DGR n°492/2015 “Elementi essenziali per la selezione dei Progetti di Innovazione Urbana”.
19. Nella tabella C.2.1 – Piano di investimento delle schede relative alle Linee di Azione 4.1.1, 4.1.3 e 4.6.1, nella colonna “Costi di investimento” è riportata la voce “Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, IVA (se non recuperabile) fino ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori”. A cosa si riferisce l’IVA citata?
R. Nella casella “Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, IVA (se non recuperabile) fino ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori” l’IVA citata si riferisce all’imposta dovuta in relazione alle spese tecniche sostenute per la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo. Ne consegue che la somma delle spese tecniche specificate, comprensive di IVA (se non recuperabile), non deve superare il limite massimo del 10% dell’importo dei lavori ammissibile.
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