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Bando Energia Imprese processi produttivi

Destinatari: PMI

Divisore verticale

Programmi: FESR 2021-2027

  • Argomenti: Tema: Economia collaborativa Tema: Energia
Stato: In Arrivo

Sezioni del bando

Presentazione varianti

Cosa sono

Realizzazione Investimenti

L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 18 mesi decorrenti dall’inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.

Proroghe

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del progetto, é possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 12 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell’istanza

Modifiche dei progetti

Le variazioni dei contenuti del progetto possono essere richieste entro e non oltre 90 giorni dalla fine prevista per la realizzazione del progetto.

Le richieste di variazione, ferma restando l’impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al progetto sia aumentato rispetto all’importo indicato nel provvedimento di concessione dell’aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:

l’importo dell’investimento ammissibile del progetto

i contenuti del progetto anche in merito alle caratteristiche tecniche e/o progettuali;

l’articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale.

In ogni caso dovranno rimanere inalterate la tipologia dell’intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione della sede operativa/unità immobiliare interessata dagli interventi.

E’ comunque possibile eliminare una o più tipologie di intervento, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 e il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa del piano finanziario nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1.

Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del 30%

La riduzione del progetto non comporta la revoca dell’agevolazione purché la riduzione non risulti superiore al 30% dell’investimento ammesso e nel rispetto dei limiti dell’investimento minimo stabiliti al paragrafo 5.4.

E’ necessaria una richiesta di variante anche qualora vengano modificati gli importi all’interno delle singole voci caratterizzanti la tipologia di intervento e/o le singole voci del piano finanziario relative ad uno o più interventi che eventualmente comportano la variazione dell’importo dell’intervento o più interventi e che non modificano necessariamente il costo totale del progetto.

In chiusura di progetto può essere ammessa un’ultima modifica del piano finanziario nella misura massima del 10% da effettuare entro l’ultimo mese di realizzazione del progetto. Si precisa che nel caso sia già stata presentata una variante la modifica in chiusura di progetto puo’ essere ammessa solo se la stessa unitamente alla precedente variazione non superi il 30%.

Non è ammissibile l’istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l’importo delle categorie di spesa di cui al paragrafo 5.3 al di sotto dell’importo già oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all’OI.

Nel caso in cui, all’atto di presentazione di una istanza di variazione, sia in corso un procedimento di controllo amministrativo di una dichiarazione di spesa presentata precedentemente, i termini per il controllo della dichiarazione di spesa sono automaticamente sospesi fino alla data di notifica dell’esito istruttorio relativo alla verifica di ammissibilità dell’istanza di variazione del progetto.

Il mero rinnovo di titoli abilitativi edilizi ed energetici non comportante alcuna variazione del progetto dovrà essere presentato solo in fase di prima rendicontazione utile.

Come presentare domanda

Le richieste di variazione devono essere presentate per via telematica mediante l’accesso al sistema informatico https://sft.sviluppo.toscana.it/ e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle linee guida pubblicate in calce alla presente.

Per l’utilizzo del sistema informativo SFT è possibile consultare il manuale d’uso e le guide al seguente link: [SFT]

Contatti

Qualsiasi informazione relativa alle varianti può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

-energiaimpreseproc@sviluppo.toscana.it (inviare una mail esclusivamente all’indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc: per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)

supportoenergiaimpreseproc@sviluppo.toscana.it (inviare una mail esclusivamente all’indirizzo indicato senza altri indirizzi in A: o Cc: per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

Per ogni ulteriore informazione non riportata nelle descrizione di cui sopra si rinvia al Bando, ai relativi allegati e ai documenti ad essi connessi, alcuni dei quali inseriti in calce alla pagina.

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