a) Acconto fino ad un massimo del 20% del contributo concesso all’aggiudicazione dei lavori
Acconto fino ad un massimo del 20% del contributo concesso al momento dell’aggiudicazione dei lavori, incrementabile fino al massimo del 30% ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 36/2023, qualora previsto nei documenti di gara. Si procede all’erogazione dell’acconto nel caso in cui l’importo a base d’asta dei lavori (o le forniture nel caso di progetti di sola fornitura) aggiudicati rappresentino almeno il 60% del costo totale ammesso a finanziamento. Nel caso di percentuali inferiori l’importo effettivo dell’erogazione in acconto sarà determinato rapportando il valore a base d’asta dei lavori aggiudicati rispetto al costo totale ammesso.
b) Richieste di liquidazioni intermedie (SAL) di quote fino all’80% del contributo concesso
Le liquidazioni intermedie saranno commisurate all’entità delle spese rendicontate e validate dall’Organismo Intermedio purché ciascuna dichiarazione di spesa sia di importo almeno pari al 15% del valore complessivo dell’opera (costo totale ammesso) e comunque fino a un massimo dell’80% del contributo concesso.
c) Saldo
Saldo residuo fino ad un massimo del 20% del contributo concesso a seguito della trasmissione della rendicontazione finale e certificato di regolare esecuzione o collaudo dell’opera.
La documentazione da presentare a corredo delle domande di SAL e SALDO è riportata nelle linee guida allegate in calce alla presente pagina informativa. Si precisa che la grave carenza documentale comporterà il respingimento dell’istanza e la necessità da parte del Beneficiario della sua nuova ripresentazione.
Cumulabilità del contributo
Fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il contributo di cui al presente
bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le
stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio Conto
termico GSE, fondi statali, etc), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché il cumulo dei
contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.3
Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con i contributi concessi nell’ambito del PR
FESR 2021-2027 Azione 2.1.1 per le Strategie aree interne e Azione 5.1.1 per le Strategie aree
urbane.
Ai fini del rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un’operazione oggetto di finanziamento sul FESR 2021 – 2027 può ricevere fondi esclusivamente da una ed una sola azione o sub-azione del FESR stesso, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni e sub-azioni del FESR 2021-2027. Non è, pertanto, consentito finanziare progetti aventi lo stesso CUP CIPE già concessi nell’ambito del programma PR FESR 2021-2027.