Realizzazione Investimenti
L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.
Sono ammissibili le spese dei lavori sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1 come riscontrabile dai relativi titoli edilizi ed energetici.
Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento
Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 18 mesi decorrenti dall’inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi.
Proroghe
Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del progetto, é possibile richiedere proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 12 mesi.
La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell’istanza
Modifiche dei progetti
Le richieste di variazione, fermo restando l’impossibilità che il contributo pubblico totale concesso al progetto sia aumentato rispetto all’importo indicato nel provvedimento di concessione dell’aiuto, adeguatamente motivate, possono riguardare:
• l’importo dell’investimento ammissibile del progetto derivanti dalla variazione dei parametri di cui alla metodologia OCS;
• i contenuti del progetto anche in merito alle caratteristiche tecniche e/o progettuali;
• l’articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale.
In ogni caso dovranno rimanere inalterate la tipologia dell’intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione della sede operativa/unità immobiliare interessata dagli interventi.
E’ comunque possibile eliminare una o più tipologie di intervento, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del Bando e il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4 del Bando.
Il mero rinnovo di titoli abilitativi edilizi ed energetici non comportante alcuna variazione del progetto dovrà essere presentato solo in fase di prima rendicontazione utile.
Qualora il rinnovo dei titoli abilitativi costituisca esclusivamente solo una proroga della data di inizio e fine lavori, rimane inalterata l’applicazione dei VECCHI REQUISITI MINIMI di cui al DM 26/06/2015.
Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1 del Bando.
Non sono ammesse variazioni al piano finanziario approvato, con riferimento alle singole voci di spesa, oltre la misura del 30% secondo la metodologia OCS.
La riduzione del progetto non comporta la revoca dell’agevolazione a condizione che non superi il 30% dell’investimento ammesso (calcolato con metodologia OCS) e che l’importo residuo rispetti la soglia minima di 20.000,00 euro come previsto dal paragrafo 5.4 del Bando.
E’ necessaria una richiesta di variante anche qualora vengano modificati gli importi all’interno delle singole voci caratterizzanti la tipologia di intervento e/o le singole voci del piano finanziario relative ad uno o più interventi che eventualmente comportano la variazione dell’importo dell’intervento o più interventi e che non modificano necessariamente il costo totale del progetto determinato secondo la metodologia OCS.
In chiusura di progetto può essere ammessa un’ultima modifica del piano finanziario nella misura massima del 10% secondo la metodologia OCS, da effettuare entro l’ultimo mese di realizzazione del progetto. Si precisa che nel caso sia già stata presentata una variante, la modifica in chiusura di progetto può essere ammessa solo se la stessa, unitamente alla precedente variazione, non supera il 30%.
Non è ammissibile l’istanza di variazione del piano finanziario che modifichi l’importo delle categorie di spesa di cui al paragrafo 5.3 del Bando al di sotto dell’importo già oggetto di dichiarazioni di spesa presentate all’Organismo Intermedio (OI) Sviluppo Toscana SpA.