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Regione Toscana

Bando OCM Vino 2018

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2018/2019

NB (vedi FAQ n. 20): Si fa presente che, nel caso di soggetto proponente di cui alla lettera i) è prevista l'esclusione dalle procedure sia per il soggetto proponente (ai sensi dell'art. 8 del DM 60710/2017 "Cause di esclusione") che per il soggetto partecipante (ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto, comma 2) che presentino in forma singola od associata nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura "promozione" dell'OCM Vino, un importo complessivo superiore a 3 milioni di euro e o che presentino,  nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso.

Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nell'ambito del Piano nazionale di sostegno per la Regione Toscana - campagna 2018/2019- è pari ad euro 11.447.427,00. Nell'ambito della misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, le risorse saranno direttamente erogate dall’Organismo Pagatore Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Destinatari

Possono accedere alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi i seguenti soggetti proponenti:

  • a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
  • b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
  • c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del Regolamento;
  • d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del Regolamento; 
  • e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
  • f. i produttori di vino, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
  • g. i soggetti pubblici, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
  • h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
  • i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
  • j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

Sono ammissibili al finanziamento a valere sui fondi di quota regionale i progetti presentati dai soggetti di cui sopra che hanno sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Toscana.

Azioni ammissibili

In attuazione dell'articolo 6 del decreto ministeriale, sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

  • a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  • b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;
  • d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% del totale del costo delle azioni del progetto.

Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle lettere d) del punto precedente. 

Secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda, pena l’esclusione, le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all’allegato VII – Parte II del Regolamento:

  • a. vini a denominazione di origine protetta;
  • b. vini ad indicazione geografica protetta;
  • c. vini spumanti di qualità;
  • d. vini spumanti di qualità aromatici;
  • e. vini con l’indicazione della varietà.

Forma e misura del contributo

L’importo del contributo a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto; la residua percentuale è a carico del beneficiario. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici. Nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 100.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo, ed a 50.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi. Nell’ambito dell’esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare i 600.000,00 euro, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato.

Durata e termini di realizzazione del progetto

I progetti devono avere la durata massima di 12 mesi 

Scadenza

La domanda di sostegno, ovvero il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, e completo di tutti i documenti obbligatori, nonché di tutti gli eventuali ulteriori documenti che il richiedente intende allegare, si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9:00 del giorno 10/9/2018 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 08/10/20108, con le modalità riportate nell'Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 13718 del 03/09/2018

Modalità di presentazione domande

Le domande di aiuto dovranno essere redatte e presentate esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente indirizzo URL: https://sviluppo.toscana.it/bandi/, secondo le modalità descritte all'art 10 dell'Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 13718 del 03/09/2018

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

  • assistenzaocmvino [at] sviluppo.toscana.it  (per assistenza sui contenuti del Bando)  
  • supportoocmvino [at] sviluppo.toscana.it (per assistenza informatica sulla compilazione della domanda on-line) 

 

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