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Regione Toscana

Bando OCM Vino 2021

“Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/22 “

Decreto Dirigenziale n. 17541 del 08/10/2021

NOTA BENE:  E' disponibile in calce alla pagina il modello di delega per incaricare il soggetto compilatore della domanda ad operare per proprio conto sulla piattaforma di Sviluppo Toscana. Il modulo, una volta compilato e sottoscritto, andrà inviato per email all'indirizzo in esso indicato. Si ricorda che la delega non sostituisce in alcun modo la firma digitale delle domande da parte di ogni soggetto proponente o partecipante.

Con l'avviso “Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2021/2022 – definizione delle modalità operative e procedurali”, adottato con Decreto Dirigenziale n. 17541 del 08/10/2021, vengono definite per la campagna 2021/2022 le modalità operative e procedurali per l’applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, prevista dalla Organizzazione Comune di mercato (OCM)  in attuazione all'articolo 45 del Regolamento UE n.1308/2013.

La misura è finalizzata alla concessione di contributi per lo svolgimento di azioni di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi (extra UE). Obiettivo della misura è quello di far conoscere e promuovere il vino toscano nei Paesi non europei.

Termini

  • Data di inizio presentazione domande: ore 9:00 del 18/10/2021
  • Data di scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 13:00 del 10/11/2021

A chi si rivolge

  • a) le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
  • b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del Regolamento (UE) n.1308/2013 del 17/12/2013 (di seguito Regolamento);
  • c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del Regolamento;
  • d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del Regolamento;
  • e) i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
  • f) i produttori di vino, cioè le imprese, singole o associate, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
  • g) i soggetti pubblici, cioè organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
  • h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g) e i);
  • i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
  • j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).esse devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.

Opportunità

L’importo del contributo a valere sui fondi Europei è pari, al massimo al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto, salvo che, in attuazione di quanto disposto all’articolo 2 del decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali n. 513885 del 7/10/2021, il Ministero stabilisca una diversa percentuale di contributo concedibile, rispetto a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del decreto ministeriale 3893/2019, ove lo stato della procedura e l’efficace ed efficiente attuazione della misura lo consentano.

In ogni caso la residua percentuale è a carico del beneficiario. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile, per ciascun progetto, non può essere inferiore a 60.000,00 euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo non emergente, ed a 20.000,00 euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo non emergente, qualora sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi non emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di 60.000,00 Euro di contributo. Non può essere inferiore a 30.000,00 Euro, qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo o mercato del Paese terzo emergente, di cui allegato R all’avviso nazionale, ed a 10.000,00 Euro per Paese terzo o per mercato del Paese terzo emergente, qualora il progetto sia destinato a due o più Paesi terzi o a due o più mercati di Paesi terzi emergenti, fermo restando il limite minimo complessivo per progetto di 30.000,00 Euro di contributo.

Qualora il progetto sia rivolto sia a Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi non emergenti che a Paesi terzi o mercati di Paesi terzi emergenti, il limite minimo complessivo per progetto è di Euro 60.000,00 di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per Paese terzo e per mercato di Paese terzo (emergente o non emergente) sopra indicati.

Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese terzo destinatario non emergente un contributo minimo pari a euro 2.000,00. Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a euro 1.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo non vengono riconosciute. Qualora il progetto sia rivolto ad un Paese terzo emergente, o ad un mercato di un Paese terzo emergente ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per ciascun Paese terzo emergente o per ciascun mercato del Paese terzo emergente destinatario, un contributo minimo pari a Euro 1.000,00, e qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo un importo che determini un contributo ammesso inferiore a Euro 800,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo emergente o mercato del Paese terzo emergente non vengono riconosciute.

Nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo massimo richiedibile per ciascun progetto non può superare 650.000,00 euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

Prodotti oggetto di promozione

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all’allegato VII – Parte II del Regolamento (UE) 1308/2013:

  • a. vini a denominazione di origine protetta;
  • b. vini ad indicazione geografica protetta;
  • c. vini spumanti di qualità;
  • d. vini spumanti di qualità aromatici;
  • e. vini con l’indicazione della varietà.

Azioni ammissibili

Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

  • a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  • b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
  • d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.

Ai sensi del comma 2, dell’art 14 dell’Avviso Nazionale, i soggetti possono proporre la realizzazione di sub azioni non contenute nell’allegato M, purché esse riguardino esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital marketing.

Durata dei progetti

I progetti oggetto di finanziamento devono essere realizzati dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 (dal 1° marzo 2022 ed entro il 30 agosto 2022, qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato dell’aiuto).

Fondi messi a disposizione per la misura

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione è pari a € 9.300.691,78

Modalità di presentazione domande

Le domande di aiuto dovranno essere redatte e presentate esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., al seguente indirizzo URL:

https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/

secondo le modalità descritte al punto 13 dell'Allegato A del Decreto Dirigenziale n. 17541 del 08/10/2021

Qualsiasi informazione relativa all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  • assistenzaocmvino [at] sviluppo.toscana.it (per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda)
  • supportoocmvino [at] sviluppo.toscana.it (per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale)

 

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