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Bando OCDPC n.939

Contributi a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole per danni occorsi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1158 del 29/08/2025

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha recentemente adottato l'ordinanza 1158 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza dei seguenti eventi calamitosi:

  • Eventi metereologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara

Limitatamente ai danni occorsi alle attività economiche e produttive, la Regione Toscana ha recepito con successivi decreti i criteri direttivi per la determinazione dei contributi:

  • D.D. n. 21467 dell’08-10-2025 – “ OCDPC n. 1158 del 29/08/2025. Modalità di presentazione e gestione delle domande ai sensi dellˇarticolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 1/2018 a valere sulla procedura di cui all' OCDPC n. 939 del  26 ottobre 2022 (Eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in Provincia di Massa-Carrara)”
  • D.D. n. 22144 del 16-10-2025 che modifica l’allegato 5 del suddetto decreto in merito all’elenco dei beneficiari che hanno diritto a presentare la domanda di ammissione.

1. FINALITÀ
Il contributo è rivolto alle attività economiche e produttive extra-agricole in conseguenza dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi sopra richiamati.
L’intervento è attuato ai sensi del REG (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono partecipare alla seguente procedura tutte le attività economiche e produttive (ad eccezione di quelle aventi codice ISTAT A “AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA”) richiedenti il sostegno di cui all’OCDPC n. 939 del 26 ottobre 2022, che abbiano presentato la Scheda C1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” per gli eventi calamitosi in oggetto con le modalità ed entro i termini di cui all’Ordinanza Commissariale 26/2023;
In particolare possono partecipare le attività economiche e produttive extra-agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui allegato C dell’OCDPC 1158/2024 e nello specifico che:

  • hanno già proceduto alla rendicontazione di tutte o di parte delle spese sostenute e dichiarate nella Scheda di segnalazione danni (modello C1), relativamente alle spese eccedenti l’importo ricevuto a titolo di immediato sostegno (pari ad un massimo di Euro 20.000,00) ed entro i limiti dell’importo del danno complessivo;
  • pur avendo presentato la Scheda di segnalazione danni (modello C1), non hanno successivamente presentato la relativa rendicontazione e domanda di erogazione, o non sono state ammesse a contributo.

Per coloro che hanno già ricevuto a titolo di immediato sostegno l’intero importo richiesto con Scheda di segnalazione danni (modello C1), la partecipazione è ammessa esclusivamente per l’importo relativo ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente agli eventi calamitosi.

Le attività economiche con più unità locali, che hanno presentato un modello C1 per ogni unità locale, possono presentare domande distinte per ogni unità locale oggetto di interventi.

3. OGGETTO

Il contributo è destinato a:
A1) alla delocalizzazione dell’immobile, previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione o Provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area in cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l’immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
A2) alla delocalizzazione di immobili non distrutti, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d’accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d’accesso. Il contributo eventualmente concesso per l’immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
A3) alla delocalizzazione di immobili non distrutti ma dichiarate inagibili con provvedimento della pubblica autorità, facenti parte o meno di una unità strutturale o di un aggregato strutturale, qualora il ripristino in sito sia vietato dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area. In caso di revoca del provvedimento di sgombero e del divieto di ripristinare in sito, la differenza tra il contributo percepito per l’acquisto di altro immobile e l’effettiva spesa di ripristino/importo di vendita dovrà essere restituita;
B) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto, previa demolizione dell’immobile se necessaria;
C) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;
D) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso;
E) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso;
F) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo;
G) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività economica e produttiva a condizione che tali beni facciano capo all’esercente della stessa;
H) al ripristino dei danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora funzionale all’accesso o alla fruibilità o ad evitarne la delocalizzazione;
I) al ripristino dei danni alle pertinenze che non si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l’attività economica o, ancorché strutturalmente distinte, siano, comunque, funzionali all’esercizio dell’attività.

4. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00.
Sulla base dell’entità dei contributi richiesti, sarà valutata l’opportunità di notificare alla Commissione Europea il presente intervento al fine di evitare di incidere in maniera significativa sul limite dei contributi ricevibili da ogni singola impresa a titolo di «de minimis».

Il contributo è concesso, inoltre, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 dell’Allegato C al D.D. n. 21467 dell’08-10-2025.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Per l’accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti le seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
b) essere in possesso di partita IVA;
c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;
d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l’erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.

Le condizioni di cui alle lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell’evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest’ultimo.
Le condizioni di cui alle lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest’ultimo.

6. TERMINI E DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10,00 dal 29/10/2025 esclusivamente tramite piattaforma accessibile al seguente link:

https://bandi.sviluppo.toscana.it/letterae/

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 09/12/2025 ore 16,00. 

Domande presentate fuori dai termini indicati e con modalità diverse da quanto sopra descritto saranno dichiarate inammissibili.

La domanda presentata tramite la piattaforma informatica predisposta da Sviluppo Toscana dovrà obbligatoriamente contenere:

1) modulo di domanda di ammissione (generata automaticamente dalla piattaforma)
2) perizia asseverata
3) dichiarazioni pertinenti fra quelle indicate in calce al modulo di domanda.
I modelli di dichiarazioni allegati al D.D. n. 21467 dell’08-10-2025 sono reperibili in calce alla presente sezione del sito. 

Nel rispetto delle disposizioni approvate con OCDPC 1158/2025 (allegato C) il gestore Sviluppo Toscana Spa provvede ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità attraverso la verifica dei requisiti di cui al par 6 “Condizioni di regolarità dell’attività economica e produttiva” dell’allegato C e secondo la tempistica e modalità ivi indicate.Sviluppo Toscana verifica inoltre:

  • la completezza e correttezza delle dichiarazioni ed informazioni fornite;
  • la presenza di tutti gli allegati richiesti, se pertinenti;
  • nel caso di richiesta di contributo per strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare: la presenza di una relazione tecnica rilasciata dai Comuni interessati o, in assenza di detta relazione, l’attestazione del perito con perizia giurata (utilizzando lo stesso modello Allegato 3)

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti è causa di inammissibilità.
I soggetti non ammissibili riceveranno via PEC da parte di Sviluppo Toscana Spa una comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa. 
Con successivo provvedimento, a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno disciplinate le successive fasi relative a rendicontazione ed erogazione.

7. ASSISTENZA E INFORMAZIONI
Informazioni in merito alla misura in oggetto ed agli adempimenti ad essa connessi possono essere richieste esclusivamente tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta: ocdpc939 [at] sviluppo.toscana.it 

File: 
AllegatiDimensione
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