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Obbligo di bollo su fidejussioni

Obbligo di bollo su fidejussioni: risposta Agenzia Entrate ad Interpello

Con la risposta all'Interpello n. 911-1377/2021 (scaricabile dalla sezione Allegati in calce alla pagina) l'Agenzia delle Entrate ha analizzato la fattispecie relativa al trattamento tributario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972, di un documento contenente la fideiussione prestata da una società, con sottoscrizione autenticata da notaio, il quale nello stesso documento attesta anche la legittimazione del sottoscrittore a rappresentare la società garante.

Il documento di cui trattasi è presentato da soggetti beneficiari di contributi pubblici a garanzia di erogazioni in via anticipata degli stessi da parte degli Uffici regionali competenti.

Nella sua disamina l'Agenzia richiama, in particolare, l'art. 1 della "tariffa" allegata al D.P.R. 642/1972, in base al quale gli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi» sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.».

Dopo articolate considerazioni, per le quali si rinvia al parere allegato, l'Agenzia conclude che il documento contenente una fideiussione prestata da parte di una società con sottoscrizione autenticata e attestazione dei poteri di firma da parte del notaio autenticante è soggetto all'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

Chiarisce ulteriormente l'Agenzia che – ai sensi dell'art. 13, comma 1 e comma 3, punti 13 e 15 – NON è dovuta una distinta imposta di bollo per l'apposizione dell'autentica qualora essa sia apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare.

Al riguardo rileva ancora l'Agenzia che tra gli ordinari doveri del notaio autenticante, oltre all'accertamento dell'identità del sottoscrittore, rientra il controllo della capacità legale e della legittimazione del sottoscrittore stesso, in base a quanto previsto dall'art. 54 del "Regolamento notarile" di cui al R.D. 1326/1914. Qualora dell'esito positivo di tale controllo il notaio dia anche esplicita attestazione nel contesto dell'autentica di firma, si ritiene applicabile quanto previsto dal citato art. 13, comma 1, punto 15 del D.P.R. 642/1972. Ne consegue che l'unico atto contenente più certificazioni (in particolare, la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione e dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore), essendo redatto in un unico contesto, non è soggetto a distinte imposte di bollo.

Per quanto sopra si richiama l'attenzione dei soggetti beneficiari sull'importanza di assicurare che i titoli di garanzia trasmessi a supporto di richieste di erogazione di contributi regionali a titoli di anticipazione siano correttamente assoggettate all'imposta di bollo nei termini sopra chiariti dall'Agenzia delle Entrate (una marca da 16 euro per ogni foglio)

Per chiarimenti: rendicontazioneRSI [at] sviluppo.toscana.it 

 

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